Nuova circolare Inail n. 13 del 03/04/2020 sul tema della tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus

La circolare INAIL n. 13 del 3 Aprile 2020, intitolata “Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro" contiene importanti precisazioni relativamente alle prestazioni dell’Ente per i lavoratori colpiti dalla malattia Covid-19 nell’ambiente di lavoro o a causa dell’attività lavorativa.

Si tratta di un testo ampio, articolato e complesso che riprende la normativa in materia e precisa le modalità da seguire nell’attuale fase epidemica, con espresso riferimento al disposto del comma 2 art. 42 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020: “… nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

Nel documento viene preliminarmente rammentato che questa tutela assicurativa riguarda in modo particolare gli operatori sanitari, considerati esposti a un elevato rischio aggravato di contagio, data l’elevata probabilità di venire contagiati dal virus SARS-CoV-2. Tale considerazione può essere estesa ad altre categorie di lavoratori costretti a operare in costante e prolungato contatto con la rispettiva utenza, come ad esempio: operatori del front-office e di cassa, addetti alle vendite, banconisti e receptionist, personale tecnico nosocomiale e/o addetti alle pulizie e al trasporto degli infermi etc. Per tali operatori, quindi, vige la presunzione semplice dell’origine professionale della malattia Covid-19. Detta tutela, inoltre, viene compresa anche per gli eventuali episodi di infezione da nuovo coronavirus avvenuti in itinere, cioè nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro. A tale riguardo, poiché tale evenienza appare più probabile utilizzando i mezzi pubblici, per tutti i dipendenti costretti a svolgere la rispettiva attività sul luogo di lavoro “di presenza” l’uso del mezzo privato è considerato necessitato, in deroga alla normativa vigente e fino alla cessazione dell’attuale emergenza sanitaria. Secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione assicurativa dei casi di malattie infettive e parassitarie, tali affezioni morbose vengono inquadrate nella categoria degli “infortuni sul lavoro” in quanto la causa virulenta è equiparata a quella violenta.

La circolare stabilisce che la tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità del contagio occupazionale si manifesti difficoltosa, facendo ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali per il riconoscimento dell’evento infortunistico ove l’episodio iniziale che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dall’assicurato.

Nei casi accertati il termine iniziale della tutela decorrerà dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena. Il medico certificatore dovrà predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico d’infortunio; per il datore di lavoro è mantenuto l’obbligo della denuncia/segnalazione di infortunio non appena venga a conoscenza dell’accaduto. Nel testo viene precisata l’opportunità di adottare tutte le necessarie misure per l’acquisizione delle denunce da parte aziendale, evitando i comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative. Importante anche tenere presente che ai fini della certificazione sanitaria di avvenuto contagio risulta valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di testimoniare l’accaduto, in base alle ordinarie conoscenze scientifiche; nei casi dubbi l’accertamento dovrà seguire la procedura ordinaria di istruttoria medico-legale da parte dell’Ente. In caso di decesso per Covid-19 ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (prevista anche per chi non è assicurato Inail).

La circolare, infine, chiarisce le disposizioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni Inail nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal citato decreto del 17/03/2020, sottolineando che la sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.

Il testo completo della circolare, cui si rimanda per una più approfondita lettura, viene allegato alla presente nota.

 

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