La certificazione di malattia e la funzione di medico competente
La normativa vigente (in particolare l’art. 55-septies del D. Lgs. 165/01 e la circolare INPS n. 88/2020) impone l’obbligo di redazione dei certificati medici di malattia da parte del primo medico che ha visitato il paziente.
La normativa prende in considerazione genericamente la condizione di medico chirurgo iscritto all’Ordine dei Medici, mentre non considera la specifica “funzione” svolta dal medico chirurgo. In tal modo non considera che alcune funzioni possono, per legge, non consentire al medico chirurgo il rilascio del certificato medico di malattia.
Tra queste è la funzione di medico competente, che può essere svolta da un medico chirurgo specialista in possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs 81/08 e nominato da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08.
Il medico competente non può rilasciare certificati di malattia per i lavoratori dell’azienda in cui opera, perché il suo ruolo risulterebbe in conflitto e quindi incompatibile con tale attività, dovendo mantenere un profilo di terzietà e non potendo essere coinvolto in accertamenti sulle assenze per malattia dei dipendenti, come stabilito dallo Statuto dei Lavoratori (art. 5 della Legge n. 300/1970). D’altra parte, proprio per questo motivo, l’art. 4, comma 3 della Convenzione in Medicina Generale vieta ai medici di acquisire come pazienti i lavoratori delle aziende per le quali svolgono attività di Medico Competente.
Sono giunte notizie di richiesta di procedimenti disciplinari da parte di alcuni Ordini Provinciali dei Medici nei confronti di medici competenti che non hanno rilasciato il certificato di malattia a lavoratori che hanno visitato nel corso della sorveglianza sanitaria prevista dalla legge vigente.
SIML, in accordo con ANMA, Area MC COSISPS e AIPMEL, si è rivolta al Presidente della FNOMCeO e ai Ministeri della Salute e del Lavoro e delle Politiche Sociali per richiedere un approfondimento sulla questione, al fine di garantire che i medici competenti possano operare nel rispetto della normativa vigente senza incorrere in sanzioni o conflitti di ruolo.