COVID-19: indicazioni per i Medici Competenti

In relazione all'epidemia da nuovo coronavirus (COVID-19) sono state disposte dalle pubbliche autorità una serie di misure di contenimento del contagio che hanno coinvolto alcuni Comuni della Lombardia e del Veneto quali: sospensione dei servizi di trasporto merci e persone da e per le località indicate; sospensione delle attività lavorative, tranne che per le imprese che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità; sospensione dal lavoro per i residenti dei comuni individuati, anche per le attività lavorative svolte al di fuori delle aree interessate; queste misure sono valide fino al 7 marzo p.v. salvo ulteriori disposizioni.

È inoltre previsto, su tutto il territorio nazionale, l’obbligo per chi, a partire dal 1° febbraio 2020, sia transitato e/o abbia sostato nei comuni indicati, di comunicare tale circostanza all'ASL competente per territorio (Dipartimenti di Prevenzione), che potrà disporre le misure ritenute necessarie, inclusa una permanenza domiciliare obbligatoria per almeno due settimane degli stessi soggetti.

Diverse regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli, Trentino e Liguria) hanno emanato ordinanze che prevedono la chiusura di scuole e università e la sospensione di altre attività comportanti affollamento.

Molte grandi aziende del Nord e del Centro stanno valutando in questi giorni l’eventuale riduzione o cessazione delle attività di produzione, oppure la possibilità di adibire il personale dipendente, laddove possibile, a mansioni svolte in telelavoro.

Nelle more di ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali e allo scopo di uniformare l’attività dei medici competenti con criteri comuni, si raccomanda quanto segue:

1. ribadire e assicurare che i lavoratori residenti nei comuni interessati dal decreto governativo si astengano dal lavoro e rimangano presso il proprio domicilio nel periodo indicato, con le modalità individuate;

2. invitare tutte le aziende seguite a non iniziare attività e/o inviare propri lavoratori nei comuni interessati;

3. non consentire l’accesso in azienda a soggetti provenienti dalle suddette località; analogo comportamento va tenuto nel caso di lavoratori tornati da periodi di soggiorno in Cina, Sud Corea e Iran.

Per tutti gli altri lavoratori da inviare in missione e/o provenienti da altre zone del Paese non interessate dal decreto e nelle quali non si sono registrati casi recenti non sussistono, allo stato, motivi particolari di restrizione o misure di contenimento da mettere in atto.

Non si ravvisano, inoltre, motivi per “aggiornare” il DVR inserendo paragrafi relativi alla situazione derivante dalla diffusione di questo nuovo agente virale. In alcune condizioni particolari (ad esempio ditte che eseguono le pulizie presso strutture ospedaliere) potrebbe essere opportuno redigere un nuovo DUVRI per registrare le più recenti misure precauzionale da osservare.

 

Ad ulteriore integrazione di quanto sopra, SIML (e segnatamente la Commissione Permanente sull'Attività Professionale dei Medici Competenti - CMC) ritiene utile che i Medici Competenti operanti nel territorio concordino - incoscienza e responsabilità - con il Datore di Lavoro delle Aziende per cui sono nominati, anche in relazione all'andamento epidemiologico dell'infezione o alla particolarità della situazione, la possibilità di rinviare le attività di sorveglianza sanitaria; ciò sino a quando i dati della diffusione dell'infezione non siano di supporto ad una condizione di contenimento del contagio.

Si ricordano infine le consuete “buone prassi” igieniche per la prevenzione delle malattie a trasmissione aerea da seguire nelle infermerie aziendali e negli ambulatori medici (compresi quelli dei medici competenti):

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con disinfettanti a base di alcol etilico ed evitare di toccare occhi, naso e bocca durante o dopo le visite;

- pulire le grandi superfici (pavimenti etc.) con detergenti a base di ipoclorito di sodio (candeggina) e mobili e altra strumentazione con disinfettanti a base di alcol o analoghi;

- evitare contatti ravvicinati e prolungati con soggetti evidentemente affetti da patologie respiratorie acute.

L’utilizzo di mascherine protettive - anche di tipo FFP2, FFP3 ed N95 - non appare utile in assenza di contatto con caso sospetto. Non risulta altresì di documentata efficacia la misurazione della temperatura all'ingresso al lavoro.

Si rammenta, infine, che prodotti made in China o pacchi provenienti dalle aree a rischio, nazionali ed estere, non costituiscono alcun pericolo di contagio. Il numero verde da contattare per informazioni, nel caso di dubbi sulla gestione di lavoratori con insorgenza di sintomi influenzali è il 1500, presso il Ministero della Salute. Nel caso di importanti problemi respiratori insorti nel corso di “sindromi influenzali” occorre ricordare ai lavoratori di non recarsi presso gli ambulatori aziendali o del proprio medico di medicina generale ma di chiamare il 112 - o il 118 nelle regioni in cui il numero unico europeo non è ancora stato attivato - affinché gli operatori sanitari preposti all'emergenza possano valutare la situazione e mettere in atto le più adeguante misure preventive, di diagnosi e cura.

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